Cheratocono – Esenzione dal ticket

A cosa da diritto l’esenzione?

  • Esenzione del ticket su visite ed esami specialistici inerenti alla malattia.
  • L’esenzione del ticket sui farmaci riguardo alle malattie rare in generale è subordinata alla presentazione del piano terapeutico redatto dal medico che attesta la malattia; considerando che ad oggi non esistono specifici farmaci ci informeremo se è possibile includere nell’esenzione qualche farmaco (ad es. colliri o altro).
  • Per completezza riportiamo l’articolo 5 del D.lgs. 29 aprile 1998, n.124 “L’assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”.
  • Al momento non sono inclusi nell’esenzione spese su occhiali, lenti a contatto, liquidi per la pulizia, ecc. Vi ricordiamo comunque che tali prodotti sono deducibili nella dichiarazione dei redditi secondo le normative che regolano le spese mediche in generale.

Come ottenere l’esenzione?

  • Consultate il decreto ministeriale 279 del 2001 per individuare i presidi accreditati cioè abilitati a rilasciare l’esenzione.
  • Prendete contatto con il presidio più vicino nella propria regione per prenotare una visita oculistica specificando che volete ottenere l’esenzione per cheratocono (il quale viene indicato dalla legge come avente codice RF0280).
  • Al termine della visita (alla quale vi dovete presentare con impegnativa del medico di base) vi verrà rilasciato un certificato il quale attesta la malattia (e il relativo codice).
  • Presentate questo certificato alla ASL (USL) di competenza per il vostro territorio la quale è tenuta a rilasciarvi il foglio di esenzione (o cartellino di esenzione a seconda della regione).

L’esenzione RF0280 deve essere rinnovata?

I codici di esenzione RF hanno durata illimitata e non hanno scadenza. Nel decreto del 2017 ci sono alcuni particolari codici RF di cui è specificata la scadenza, ma se non è specificato nulla, come per l’RF0280, non c’è scadenza e quindi non c’è bisogno di rinnovare l’esenzione.

Abbiamo invece rilevato che può essere applicata una validità di 12 mesi in casi di particolari condizioni tra residenza/domicilio/ASL di competenza.

Si possono avere entrambe le esenzioni RF0280 e 053?

Le due esenzioni per malattia rara cheratocono (RF0280) e per malattia cronica ed invalidante dopo un trapianto di cornea (codice 053) sono due esenzioni separate e distinte che possono essere rilasciate contemporaneamente alla stessa persona.

In via generale, l’esenzione per malattia rara non è soggetta a limite temporale se non nei casi specificamente indicati nell’allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017.

Nello specifico, quindi, l’esenzione per cheratocono può persistere dopo il trapianto di cornea per tutte le necessità di controllo successive; solo qualora il cheratocono sia stato definitivamente risolto dal trapianto, vi sarebbe una logica nel fare decadere l’esenzione, ma tale possibilità non è al momento prevista dalla normativa nazionale.

In ogni caso, spetta al medico l’utilizzo appropriato del codice di esenzione per le prestazioni correlate alla malattia e, nel caso non fosse necessario proseguire nell’apporre il codice di esenzione nella ricetta, lo specialista della struttura della rete nazionale per le malattie rare che ha in carico la persona affetta, dovrebbe correttamente fornire indicazioni al medico di medicina generale.

È possibile ottenere le lenti a contatto con l’esenzione per malattia rara cheratocono RF0280?

Le risposte ricevute dal Centro Nazionale Malattie Rare confermano ciò che abbiamo finora comunicato e cioè che ci troviamo in una situazione a cavallo fra la vecchia normativa che permetteva di ottenere le lenti a contatto solo tramite un riconoscimento di invalidità civile e/o invalidità visiva e la nuova normativa del 2017 che invece richiede esclusivamente il codice di esenzione per malattia rara RF0280.

È evidente dunque che ad oggi il decreto nazionale che prevederebbe la possibilità di ottenere le lenti a contatto con l’esenzione per malattia rara RF0280 non trova ancora una chiara attuazione e viene lasciata ad ogni regione la possibilità di sopperire o meno alla mancanza dei nuovi nomenclatori utilizzando risorse proprie.

Ogni regione, e a nostra diretta esperienza ogni ASL/ATS/ASST, è libera di sopperire o meno alla mancanza dei nuovi nomenclatori, che attuerebbero di fatto la normativa del 2017, con propri regolamenti e, spesso, abbiamo rilevato con molta discrezionalità; ciò comporta la grande confusione che si legge in rete e spiega il motivo del perché solo alcune poche persone riescono ad ottenere le lenti a contatto in esenzione mentre la maggior si vedono rifiutare la propria richiesta a causa della mancanza dei nuovi nomenclatori.

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